Tutte le attività di natura intellettuale e/o creativa necessiterebbero di essere sempre precedute dalla stipula di specifici accordi di confidenzialità tra le parti in causa. In particolare, oltre alla sottoscrizione di una lettera d’incarico per registrare marchio con il consulente legale, si dovrebbe sottoscrivere un mirato accordo con il grafico, l’illustratore (qualora vi sia) ecc.
Questa pratica risulta, purtroppo, adottata in un limitato numero di casi, confondendo così il piano strettamente confidenziale che assume l’attività con la riservatezza che gli tutti gli utenti o quasi sono soliti dare per scontato. Ecco che l’utente che s’approccia a nominare un tecnico, per l’ideazione di un logo, per registrare un marchio, dovrebbe sempre pretendere la previa stipula di un mirato accordo di confidenzialità.
A tal proposito, è giusto sgombrare subito il campo dai possibili equivoco o fraintendimenti che potrebbero nascere su questa preliminare attività, vale a dire che basta cercare una bozza di accordo su Internet, per fare poi il copia ed incolla. Ad esempio, la tutela della Proprietà Intellettuale impone il rispetto del relativo codice, quindi, non ogni accordo avrebbe una validità ed un’efficacia nell’ipotesi in cui dovesse servire per la registrazione marchio.
In buona sostanza, l’utente dovrebbe richiedere questa specifica attività ad un professionista con delle consolidate competenze legali, quindi, nell’ipotesi in cui dovesse stipulare un accordo con un grafico, non potrà certamente richiedere a quest’ultimo, ma dovrà consultare un consulente legale o un avvocato. Discorso differente se l’utente si rivolga ad un professionista per la registrazione di un marchio, infatti, in questo caso, tutto risulterà semplificato, visto che il professionista in questione redigerà in prima persona il suddetto previo documento.
L’utente non deve temere di dover affrontare dei costi maggiorati, rispetto al quanto costa registrare un marchio, infatti, tale preliminare attività dovrebbe essere ricompresa nei servizi resi e preventivati dal professionista incaricato, il quale potrà così anche guadagnarsi la fiducia del proprio assistito che si rivolge a lui per la prima volta. Di conseguenza, i vantaggi sono per ambo le parti, oltre che formalizzare e dettagliare i diritti di cui un utente gode e sui quali può fare affidamento per l’attività in divenire.
Ogni singolo accordo di confidenzialità, come anticipato, presenta delle specifiche clausole legali, ad esempio l’accordo con un grafico deve prevedere l’invio al cliente del file sorgente, vale a dire del file originario di un logo. Nell’ipotesi, invece, dell’accordo di confidenzialità con un avvocato per un marchio registrato, bisognerebbe inserire l’impegno scritto del professionista a mantenere il più stretto riserbo su tutte quelle informazioni di natura imprenditoriale e commerciale venute a conoscenza nel corso del mandato professionale.
Purtroppo, ci corre l’obbligo segnalare che non sono infrequenti controversie tra le parti in causa per la mancanza di un previo accordo di confidenzialità. In particolare, conflitti d’interesse di un creativo che già collabora con aziende operanti nello stesso segmento di mercato, possono far nascere dubbi sula presunta violazione delle informazioni riservate, oppure il mancato accordo sulla cessione a titolo definitivo di un logo ecc.
Il nostro studio specializzato resta a Vostra disposizione per approfondire tematiche specifiche e per fornirVi tutta la preliminare assistenza legale per evitare inutili fraintendimenti o controversie con i Vostri fornitori esterni.
Molti utenti rivelano, spesso e volentieri, la loro preoccupazione nel momento in cui s’approcciano per la prima volta alla registrazione marchio. Infatti, temono che i possibili contraffattori possano copiare i propri segni distintivi nei Paesi estero, prima che loro riescano ad ottenerne una tutela giuridica.
Innanzitutto e’ doveroso segnalare che la contraffazione e’ un fenomeno complesso ed articolato, non e’ possibile ridurlo ad una fattispecie comune. Ciò non toglie che esistono strumenti di prevenzione, validi ed efficaci, che tutti gli utenti dovrebbero fin da subito conoscere nel momento in cui decidono di registrare marchio, vediamo quali:
Il primo strumento da conoscere e’ l’istituto giuridico della priorità, vale a dire un periodo di grazia di 6 mesi dal deposito della prima domanda di marchio, nel quale poter decidere d’estendere il proprio segno distintivo in tutti i singoli Paesi aderenti alla Convenzione di Parigi. Ovviamente, ci rendiamo perfettamente conto che l’imprenditore che procede con la registrazione di un marchio potrebbe non aver chiaro, fin da subito, il prevedibile sviluppo del proprio business all’estero, quindi, il semestre di grazie potrebbe non risultare decisivo per molti imprenditori.
Alla luce di ciò, e’ opportuno segnalare che la contraffazione “segue” quei brand che manifestano delle potenzialità di prevedibile e ragionevole sviluppo negli stati esteri, per la serie non tutti i brand sono/saranno appetibili per i contraffattori. Infatti, registrare un marchio comporta, sempre e comunque, dei costi da dover sostenere, ecco perche’ molti marchi “non vengono tenuti in considerazione” dai contraffattori. Anche la contraffazione si muove sulla base di logiche ben precise, per la serie non si copia per il solo gusto di copiare, ma dietro dovrà esserci sempre un programma ben preciso di vantaggi certi e considerevoli.
A livello pratico, il quanto costa registrare un marchio e’ un fattore discriminante anche per gli stessi contraffattori, per la serie non s’investirà mai e poi mai nel copiare un marchio all’estero, senza l’assoluta certezza che il suddetto investimento potrà portare a degli indubbi vantaggi economici nel medio o lungo termine. Di conseguenza, prima che il proprio marchio divenga oggetto d’attenzione da parte dei contraffattori certamente trascorrerà un certo lasso di tempo.
Tutto ciò considerato, l’utente che decida di procedere con il proprio marchio registrato, non dovrebbe farsi prendere dall’ingiustificato timore di “non riuscire ad arrivare in tempo” a tutelare il proprio brand in tutti quei Paesi esteri che, in prospettiva, potrebbero rivelarsi essenziali per il proprio core-business. Infatti, procedere con un’oculata strategia di tutela step by step, concordata con il proprio consulente di fiducia, riveste sempre il miglior approccio possibile alla materia. Al tempo stesso, attivare degli appositi servizi di sorveglianza e di vigilanza in quei Paesi che rivestono una certa strategicità per il proprio business, può rivelarsi un’oculata presa di posizione, per tenere sotto controllo cosa succede in quei specifici Paesi.
Come si può ben notare, la materia della Proprietà Intellettuale sempre in continuo movimento, per la serie nuovi strumenti di tutela nascono e si rendono disponibili nel corso degli anni, specialmente con l’evoluzione del digitale e delle nuove tecnologie: Di conseguenza, il nostro studio specializzato e’ sempre a Vostra completa disposizione per fornirVi tutta la necessaria assistenza e suggerirVi le più moderne soluzioni da applicare la caso di specie.
Recentemente abbiamo avuto il piacere e l’onore di provvedere all’attività di registrazione di un marchio per più di un ente comunale. Questo trend sembra essere in crescita, a conferma del fatto che una maggior sensibilità acquisita sulla materia da parte degli enti comunali.
Nello specifico, il nostro studio specializzato si è occupato di registrare un marchio per un tipico prodotto ligure, estratto dalla carne di suino, che allieta le tradizionali feste del territorio nel corso dell’anno. L’attività si è concentrata sia sull’aspetto formativo, ossia suggerire l’ideazione e la realizzazione di un concept grafico che richiamasse il territorio di provenienza del prodotto tipico e, allo stesso tempo, rendesse unico il segno distintivo da tutelare.
L’ente comunale in questione lamentava il fatto che più di un esercente commerciale privato si appropriasse illegittimamente dell’immagine del prodotto gastronomico per fare pubblicità unicamente a se stesso, mentre chiaramente si trattava di salvaguardare un bene che apparteneva alla collettività. Ecco perché la registrazione marchio in nome e per conto dell’ente pubblico rappresentativo poteva ovviare a tale criticità e, al tempo stesso, salvaguardare tutte le singole realtà produttive del territorio di provenienza del prodotto gastronomico.
Nel caso specifico, infatti, non si trattava solo di svolgere un’attività tecnico-legale, ossia registrare marchio, ma, più in generale, si trattava di preservare al meglio una ricchezza locale, per evidenti ragioni d’opportunità della crescita del territorio locale. Lasciare alla sola iniziativa privata l’immagine del “prodotto di punta” avrebbe potuto creare distorsioni comunicative, soprattutto per un territorio che vive di turismo nel corso dell’anno.
Successivamente, abbiamo seguito l’iter della determina comunale, vale a dire, la spesa andava inserita a bilancio e, quindi, accettata e votata in consiglio comunale. Visto e considerato che c’era già un’amplissima convergenza dei consiglieri e degli assessori, la determina comunale è stata approvata piuttosto celermente per poter “dare il via” al marchio registrato.
Lo stesso dicasi per l’aspetto economico, vale a dire il quanto costa registrare un marchio. Infatti, visto che si trattava d’investire per la collettività, complessivamente considerata e, visto e considerato che si trattava pur sempre di un investimento con validità ed efficacia decennale, non ci sono stati problemi di sorta per approvare celermente l’investimento da sostenere a beneficio dell’intero territorio locale.
Piccola nota di colore che segnaliamo a tutti i nostri utenti e clienti, è da rinvenirsi nella proficua collaborazione intercorsa con il sindaco dell’ente pubblico, ideatore e realizzatore del concept grafico del segno distintivo da tutelare presso il Ministero dello Sviluppo Economico. In buona sostanza, si è trattato, a tuti gli effetti, di un vero e proprio “prodotto fatto in casa”, in tutti i suoi singoli aspetti caratterizzanti. Ovviamente, il nostro studio legale specializzato è stato piacevolmente onorato di poter collaborare attivamente a questo progetto fin dalle sue fasi iniziali.
Riteniamo che valorizzare al meglio le risorse e le ricchezze del proprio territorio sia un valore aggiunto dei piccoli borghi italiani, da sempre meta di turisti e visitatori italiani ed internazionali. Il nostro studio specializzato resta ovviamente a disposizione per confrontarsi con tutti coloro che vorranno anche solo acquisire maggiori informazioni utili sulla tematica.
Trattasi di una questione piuttosto ricorrente tra gli imprenditori, ossia cercare di capire il timing di una possibile estensione del proprio marchio all’estero. Pur non essendoci una regola che si possa applicare indiscriminatamente a tutti, cerchiamo d’individuare alcuni punti fermi nel registrare marchio all’estero.
Un primo aspetto incontrovertibile ci viene fornito dal business digitale, ossia tutti coloro che acquisiscono ordini commerciali in virtù del proprio e-commerce, godono indiscutibilmente di un parametro certo al quale poter fare riferimento, ossia gli ordinativi provenienti da uno specifico Paese estero. Verificato il trend costante di vendite, registrare un marchio nel suddetto Paese estero risulta un passo obbligato.
Non sempre chiaramente è possibile muoversi a ragion veduta, infatti, ci sono dei paesi come gli Stati Uniti dove la registrazione marchio deve risultare quantomeno contestuale alla vendita dei propri prodotti. Di conseguenza, un certo margine di rischio imprenditoriale deve essere messo in conto, per la serie non ci potranno essere dei dati oggettivi di vendita sui quali poter ragionare e, poi, decidere di conseguenza.
Ci sono poi delle situazioni dove si potrebbe attendere la previa sottoscrizione d’appositi contratti di distribuzione con dei venditori locali, ossia dislocati nel Paese estero di destinazione finale. In questa maniera, oltre che mettersi al sicuro dalla possibile ed illegittima registrazione di un marchio da parte del proprio distributore locale, si potrà investire a ragion veduta, ossia con la garanzia che il business vedrà la luce in tempi ridotti. Ovviamente, nessuno sarà poi in grado di prevedere il successo che avrà o meno il prodotto nel Paese estero, ossia il volume di vendite realizzate.
Quello che deve essere chiaro fin da subito all’imprenditore che abbia ambizioni ad ampliare il proprio business nei paesi esteri, è la necessità d’individuare un segno distintivo che risulti veramente originale e, possibilmente, unico. Infatti, l’ottimizzazione dell’investimento, ossia il quanto costa registrare un marchio passa inevitabilmente sulla facilità o meno del conseguire una tutela nei vari Paesi d’interesse senza incappare in contestazioni o, addirittura, in rifiuti definitivi.
Ecco perché occorrerebbe fin da subito una certa lungimiranza da parte dell’imprenditore, ossia “guardare lontano” in previsione del ragionevole e prevedibile sviluppo della propria attività. Solo in questa maniera le scelte imprenditoriali saranno agevolate, come pure ottenere un marchio registrato. Esempi classici da valutare e, poi, adottare per la possibile adozione di un marchio, sono quelli del proprio nome e cognome, del proprio pseudonimo, di un nome di fantasia, di un neologismo ecc., ossia un qualcosa che marchi fin da subito ed in maniera netta il divario con i propri competitors e comunichi in maniera inequivocabile la fonte di provenienza dei prodotti e dei servizi imprenditoriali.
Come già anticipato in questo articolo, non esiste una “formula magica” che possa calzare a pennello per tutti i vari imprenditori, ecco perché quest’ultima andrà studiata ed elaborata di volta in volta in base alle specificità del business da estendere nei vari paesi esteri. Di conseguenza, il consiglio è sempre quello d’affidarsi a quei professionisti che abbiamo competenze ed esperienze maturate in ambito internazionale.
Recentemente abbiamo affrontato un caso particolare in nome e per conto di un nostro cliente, vale a dire l’utilizzo improprio di un logo registrato altrui. Il nostro assistito, infatti, ha utilizzato per un certo lasso di tempo un segno distintivo grafico, intestato e già tutelato da parte di un noto gruppo di distribuzione commerciale.
Il suddetto gruppo commerciale aveva proceduto a registrare logo già negli anni ’70, una denominazione piuttosto generica e descrittiva che, però, oggi come oggi, risulta essenziale per l’indicizzazione delle parole chiavi sui motori di ricerca. Di conseguenza, il nostro assistito ha ritenuto di farne uso proprio, visto e considerato che il suddetto segno distintivo grafico risulta non utilizzato attualmente in concreto.
Da parte nostra, abbiamo esaminato la questione nei dettagli, ed abbiamo appurato che si trattava della registrazione di un logo storico, vale adire di uno di quei segni distintivi che sono oramai divenuti patrimonio commerciale ed imprenditoriale di una società, sebbene non vengano utilizzati in concreto, ossia non vengano associati ad una linea di prodotti sul mercato.
Questo genere di loghi vengono, spesso e volentieri, rinnovati nel corso dei decenni, vengono ceduti o concessi quantomeno in licenza ad altre società del gruppo imprenditoriale, per il solo fatto che rivestono un ruolo strategico nel portafoglio degli asset aziendali. In alcuni casi, come quello in esame, la registrazione logo non era accompagnata da un uso effettivo dello stesso.
Come spesso e volentieri abbiamo discusso in questo blog,registrare un logo è solo il primo passo che caratterizza l’attività di tutela legale. Infatti, le politiche aziendali hanno compreso che non possono privarsi, per nessun motivo, degli asset storici e, quindi, strategici che detengono nel proprio portafoglio dei segni distintivi, ecco perché sono consapevoli che rinnovarli è un beneficio piuttosto che un costo da dover sostenere.
Ovviamente ci troviamo di fronte a dei gruppi imprenditoriali e a delle società con una certa disponibilità finanziaria, ecco perché il quanto costa registrare un logo viene considerato come un’opportunità di business, anche solo eventuale, piuttosto che una spesa nuda e cruda. Ricordiamo che il segno distintivo registrato, già nel portafoglio aziendale, può essere contabilizzato come posta attiva da inserire nel bilancio societario annuale, oppure può entrare negli affari con altri gruppi commerciale, come una sorta di “merce di scambio”.
Il caso in esame si è rivelato piuttosto interessante da esaminare, sia da un punto di vista squisitamente professionale, sia in termini pratici per l’attività di consulenza fornita al nostro assistito, infatti, i casi di studio sono estremamente istruttivi sia per il consulente specializzato sia per il cliente che intraprende un’attività economica, oggi come oggi sempre più digitale, per le indubbie implicazioni e vantaggi formativi.
Riteniamo che un’approfondita attività formativa possa rivelarsi essenziale, per veicolare le proprie scelte economiche-commerciali, soprattutto in un contesto sempre più complesso ed articolato come quello digitale, dove un’approfondita attività formativa risulta oramai imprendibile.
Le fondazioni culturali sono persone giuridiche con degli specifici oggetti sociali, come previsto nei propri Atti costitutivi e nei propri Statuti. Solitamente non perseguono finalità di lucro ma, spesso e volentieri, s’adoperano per perseguire finalità culturali e sociali nel campo dell’arte, delle iniziative filantropiche ecc. Vista la loro acquisita visibilità, anche le fondazioni hanno finalmente compreso la necessità di registrare marchio che consenta loro di certificare le proprie attività nel panorama culturale italiano e non solo.
Nel corso degli ultimi anni abbiamo notato, infatti, che questo genere di persone giuridiche hanno acquisito maggior sensibilità nel ritenere che un registrare un marchio non sia legato unicamente e necessariamente ad un’attività economica e commerciale, per la serie la titolarità dello stesso non è intrinsecamente legata allo svolgimento di un’attività imprenditoriale proiettata verso il profitto ed il conseguimento degli utili.
Oggi come oggi il marchio registrato è un catalizzatore per il conseguimento di finanziamenti da parte di sponsor ed enti pubblici e privati, consente di cristallizzare l’immagine e la reputazione di una persona giuridica operante nel sociale o nell’ambito culturale, ad esempio per promuover retrospettive dei nascenti artisti nel panorama nazionale ed internazionale ecc.
Inoltre, si è acquisita una sempre maggior sensibilità sul fatto che la registrazione marchio, può essere contabilizzata nel bilancio di una fondazione, aspetto certamente non trascurabile, unitamente al fatto che la possibile concessione in licenza del suddetto segno distintivo potrà far affluire nelle casse della fondazione diversi corrispettivi economici che tutti coloro che vorranno beneficiare e fregiarsi dell’utilizzo di un segno distintivo di una nota fondazione culturale.
Considerato il quadro di maggior conoscenza acquisita della materia, le fondazioni hanno rivisto la propria posizione, ossia quella di considerare il marchio come un costo fisso da dover sostenere, senza che potesse apportare loro alcun genere di beneficio. Alla luce di ciò, le fondazione si sono finalmente interessate al quanto costa registrare un marchio, vista anche la maggior facilità di poter promuovere le proprie attività grazie all’utilizzo dei social e del website.
Nel corso della nostra attività professionale, abbiamo avuto il piacere di collaborare alla registrazione di un marchio per una fondazione impegnata nella risoluzione di criticità legate ai lavoratori aziendali, nella nuova consapevolezza che rivestono un valore aggiunto quali risorse aziendali imprescindibili. Recentemente, invece, ci stiamo occupando di tutelare il brand per conto di una Fondazione culturale impegnata nell’organizzazione di mostre di nuove artisti emergenti sul palcoscenico nazionale ed internazionale.
Il nostro Studio specializzato sarà lieto di fornire, anche a solo a titolo conoscitivo formativo, tutte le informazioni che possano rivelarsi utili alle Fondazioni, per consentire loro di maturare maggiori competenze in quest’ambito specialistico.
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