La funzione dell’accordo di confidenzialità prima di tutelare il proprio brand
Tutte le attività di natura intellettuale e/o creativa necessiterebbero di essere sempre precedute dalla stipula di specifici accordi di confidenzialità tra le parti in causa. In particolare, oltre alla sottoscrizione di una lettera d’incarico per registrare marchio con il consulente legale, si dovrebbe sottoscrivere un mirato accordo con il grafico, l’illustratore (qualora vi sia) ecc.
Questa pratica risulta, purtroppo, adottata in un limitato numero di casi, confondendo così il piano strettamente confidenziale che assume l’attività con la riservatezza che gli tutti gli utenti o quasi sono soliti dare per scontato. Ecco che l’utente che s’approccia a nominare un tecnico, per l’ideazione di un logo, per registrare un marchio, dovrebbe sempre pretendere la previa stipula di un mirato accordo di confidenzialità.
A tal proposito, è giusto sgombrare subito il campo dai possibili equivoco o fraintendimenti che potrebbero nascere su questa preliminare attività, vale a dire che basta cercare una bozza di accordo su Internet, per fare poi il copia ed incolla. Ad esempio, la tutela della Proprietà Intellettuale impone il rispetto del relativo codice, quindi, non ogni accordo avrebbe una validità ed un’efficacia nell’ipotesi in cui dovesse servire per la registrazione marchio.
In buona sostanza, l’utente dovrebbe richiedere questa specifica attività ad un professionista con delle consolidate competenze legali, quindi, nell’ipotesi in cui dovesse stipulare un accordo con un grafico, non potrà certamente richiedere a quest’ultimo, ma dovrà consultare un consulente legale o un avvocato. Discorso differente se l’utente si rivolga ad un professionista per la registrazione di un marchio, infatti, in questo caso, tutto risulterà semplificato, visto che il professionista in questione redigerà in prima persona il suddetto previo documento.
L’utente non deve temere di dover affrontare dei costi maggiorati, rispetto al quanto costa registrare un marchio, infatti, tale preliminare attività dovrebbe essere ricompresa nei servizi resi e preventivati dal professionista incaricato, il quale potrà così anche guadagnarsi la fiducia del proprio assistito che si rivolge a lui per la prima volta. Di conseguenza, i vantaggi sono per ambo le parti, oltre che formalizzare e dettagliare i diritti di cui un utente gode e sui quali può fare affidamento per l’attività in divenire.
Ogni singolo accordo di confidenzialità, come anticipato, presenta delle specifiche clausole legali, ad esempio l’accordo con un grafico deve prevedere l’invio al cliente del file sorgente, vale a dire del file originario di un logo. Nell’ipotesi, invece, dell’accordo di confidenzialità con un avvocato per un marchio registrato, bisognerebbe inserire l’impegno scritto del professionista a mantenere il più stretto riserbo su tutte quelle informazioni di natura imprenditoriale e commerciale venute a conoscenza nel corso del mandato professionale.
Purtroppo, ci corre l’obbligo segnalare che non sono infrequenti controversie tra le parti in causa per la mancanza di un previo accordo di confidenzialità. In particolare, conflitti d’interesse di un creativo che già collabora con aziende operanti nello stesso segmento di mercato, possono far nascere dubbi sula presunta violazione delle informazioni riservate, oppure il mancato accordo sulla cessione a titolo definitivo di un logo ecc.
Il nostro studio specializzato resta a Vostra disposizione per approfondire tematiche specifiche e per fornirVi tutta la preliminare assistenza legale per evitare inutili fraintendimenti o controversie con i Vostri fornitori esterni.