Brevetti

brevettiCos’è un brevetto?

Prima di intraprendere delle attività dobbiamo, infatti, cercare di comprendere ed approcciarci al significato delle singole parole d’interesse Il brevetto è l’apposito strumento che tutela un’invenzione, ossia un titolo giuridico con il quale il titolare viene legittimato al diritto esclusivo e temporaneo per sfruttare l’invenzione in un territorio e per un periodo ben determinato. In tale maniera, si impedirà ad altri di produrre, vendere o utilizzare la propria invenzione senza la previa autorizzazione. Cos’è l’invenzione? L’invenzione è una soluzione nuova ed originale ad un certo problema tecnico. Essa può riguardare un prodotto o un processo (metodo, procedimento). In alcuni paesi, compresa l’Italia, esiste anche un’altra forma di brevetto, detta brevetto per modello di utilità, per proteggere i nuovi modelli consistenti, ad esempio, in particolari conformazioni o combinazioni di parti più comode (ad es. ergonomiche) o efficaci rispetto a quanto già noto e conosciuto. Ci sono dei requisiti necessari? L’art. 45 comma 1 DL 30/2005 dice: Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale. Per essere considerata brevettabile, un’invenzione deve avere le seguenti caratteristiche:

  1. novità, ossia quando viene depositata una domanda di brevetto, l’invenzione non deve essere già disponibile al pubblico con una descrizione scritta o orale, con una utilizzazione o qualsiasi altro mezzo (art. 46 DL 30/2005). Una predivulgazione da parte dell’autore dell’invenzione ne pregiudicherebbe la stato di novità rendendola non più brevettabile; la stessa cosa vale per una predivulgazione fatta abusivamente da una persona che non è l’autore. Tuttavia, l’art. 47 comma 1 DL 30/2005 concede di poter depositare la domanda di brevetto entro sei mesi dalla predivulgazione.
  2. attività inventiva, ossia se per una persona esperta del ramo l’invenzione non è evidente allo stato della tecnica (art. 48 DL 30/2005). A livello Europeo esistono delle linee guida da seguire per garantire un esame oggettivo dell’attività inventiva, ma in Italia no: una domanda di brevetto viene esaminata da un tecnico, esperto del settore di appartenenza dell’invenzione che, soggettivamente, valuterà l’attività inventiva della stessa.
  3. industrialità, ossia quando l’invenzione possa essere fabbricata e utilizzata in qualsiasi genere di industria, comprese quelle agricole (art. 49 DL 30/2005). È necessario, però, considerare che la semplice possibilità di produrre l’oggetto, non basta per rendere valido il brevetto; l’invenzione, infatti, deve soddisfare un bisogno dell’uomo, e, se ciò non avviene, le aziende non vorranno produrlo, perché non utilizzabile per nessuno scopo; non vi è, così, il requisito di industrialità.
  4. liceità, ossia quando il suo sfruttamento non sia contrario all’ordine pubblico ed al buon costume (art. 50 comma 1 DL 30/2005). Anche se il brevetto non attribuisce al proprio titolare il diritto di attuare l’invenzione, ma solo quello di vietare a terzi di utilizzare la tecnologia rivendicata, questo limite alla brevettabilità è presente in tutte le legislazioni europee. Qui di seguito un elenco esemplificativo:
    • i procedimenti di clonazione di esseri umani;
    • i procedimenti di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano;
    • le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali;
    • i procedimenti di modificazione dell’identità genetica degli animali atti a provocare su di loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per l’uomo o l’animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti.
  5. Sufficiente descrizione, ossia che l’invenzione sia descritta in modo sufficientemente chiaro e completo, in modo che una persona esperta del settore possa attuarla senza dover fare ulteriori ricerche e senza nemmeno dover selezionare le informazioni utili in mezzo ad altre inutili (art. 51 DL 30/2005).
Cosa non è brevettabile?

I comma 2, 3, 4 e 5 dell’art. 45 DL 30/2005 descrivono ciò che non può essere brevettato:

  • Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici (comma 2);
  • I piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali ed i programmi per elaboratore (comma 2);
  • Le presentazioni di informazioni in quanto tali (comma 2 e 3);
  • I metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze (farmaci), per l’attuazione di uno dei metodi nominati (comma 4);
  • Le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti (comma 5);
  • Tutto ciò che non è prodotto dell’invenzione umana ed è esistente in natura, come il genoma umano o le vitamine.
Brevetto europeo:

Con una procedura unificata di deposito, esame e concessione nei singoli Paesi designati dal richiedente e con la successiva convalida in tutti gli Stati o solo in alcuni di essi, sarà possibile ottenere una tutela esclusiva sull’invenzione per 20 anni. Tale titolo, una volta rilasciato, diventa una collezione di brevetti nazionali e conferirà al richiedente gli stessi diritti che gli verrebbero conferiti dai vari brevetti nazionali degli stati designati. Questo vuol dire che entrambi i brevetti, quello nazionale ed europeo, coesisteranno.

Opposizione: Nei nove mesi dalla data di concessione, qualsiasi terzo può depositare un’opposizione contro il brevetto europeo, che sarà valutata da un’apposita Divisione dell’Ufficio Europeo dei Brevetti; la cui decisione ha effetto in tutti gli Stati designati.

Brevetto Comunitario: Con un regolamento comunitario Il Parlamento Eurpeo ha introdotto il Brevetto Comunitario, ossia a partire dal 2014 si potrà avere un brevetto unico valido in tutta l’Unione Europea. Con l’introduzione del suddetto brevetto, si ridurranno gli alti costi, si faciliterà l’ottenimento e si dovrà, di conseguenza, ripensare le opzioni possibili, viste le nuove implicazioni strategiche.

Domanda di brevetto internazionale (PCT): Il Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT), in virtù di una procedura unica, consente di depositare una domanda di brevetto simultaneamente in un grande numero di Paesi (compresa l’Italia). Non esiste un “brevetto internazionale”, poiché la concessione definitiva è prerogativa dei vari Stati aderenti al Trattato (http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/pct.pdf). La procedura internazionale ha gli stessi effetti di una serie di domande nazionali nei singoli Stati designati. Il PCT non elimina, quindi, la necessità di proseguire la procedura di concessione in ogni singolo stato, ma ne facilita la messa in opera, a mezzo di una domanda unica, ed il proseguimento.

Per qualunque richiesta / consulenza mirata, rimandiamo all’apposita sezione “Fai una domanda”, per approfondire le proprie tematiche d’interesse.

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