Disegni e Modelli

Disegni e ModelliQuali sono i requisiti dei disegni e modelli?

Per avere la registrazione di un modello o disegno industriale (non si parla più di brevetto), esso deve essere “nuovo” e deve avere un carattere “individuale”. È stata eliminata il requisito dello “speciale ornamento” presente nella “vecchia” normativa. È, inoltre, possibile richiedere più protezioni, quali quella del diritto d’autore, marchio, brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità e, in un certo qual modo, anche il divieto della concorrenza sleale per imitazione servile.

Che cosa sono i disegni e modelli?

I disegni, o modelli, prevedono la protezione dell’aspetto di un prodotto, o di una sua parte, quale risulta dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale, e/o dei materiali costituenti il prodotto stesso e/o il suo ornamento e comprende la possibilità di tutelare anche colori, o linee, che, pur non riguardando la forma del prodotto, possono però caratterizzarlo. Il prodotto può essere di origine artigianale o industriale e comprende sia prodotti finiti in sé che prodotti, o meglio componenti, che devono essere assemblati (ad esempio i pezzi di ricambio) per formare un prodotto complesso. La protezione viene conferita al prodotto o al componente purché esso risulti visibile durante il normale utilizzo. Tale definizione, non contenendo alcun riferimento alle caratteristiche estetiche del prodotto risultante, fa sì che il prodotto non venga tutelato per le caratteristiche intrinseche di gradevolezza, ma in quanto detto prodotto, contenente il disegno, e/o il modello, ovvero venendo da ciò determinato, presenta una delle possibili soluzioni in cui esso può essere realizzato.

Che cos’è la novità dei disegni e modelli?

Il concetto di “novità” prevede che, alla data di deposito della domanda di registrazione, il disegno, o il modello, sia differente dalle esperienze già note, e tale differenza non deve limitarsi a dei dettagli di poco conto o meglio irrilevanti. Tali esperienze già note possono essere presenti ovunque nel mondo; tale selettività viene però contemperata in quanto viene previsto che l’anteriorità distruttiva deve essere ragionevolmente conosciuta negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella comunità nel corso della normale attività commerciale. Ciò sta a significare che non si possono andare a reperire anteriorità tra le esperienze ormai dimenticate, ovvero talmente sofisticate da essere note ad un ristretto e selettivo gruppo di specialisti. In merito al requisito della novità ci sono delle eccezioni alla regola generale laddove viene stabilito che una divulgazione del disegno, avvenuta nei dodici mesi precedenti alla data di deposito della domanda, non pregiudica la possibilità di un successivo valido deposito da parte dell’autore.

Tale eccezione serve per permettere all’autore di “testare” le reazioni del mercato e valutare quali, tra i prodotti commercializzati, vale la pena di tutelare. Questa eccezione presenta però evidenti pericoli, non secondari, laddove la si voglia adottare, sia in relazione a concorrenti sleali, sia in relazione all’eventuale estensione del diritto in Stati la cui norma prevede che la predivulgazione sia comunque un fattore distruttivo.

Che cos’è il carattere individuale dei disegni e modelli?Proprietà intellettuale

Un ulteriore requisito indispensabile è il “carattere individuale”, ossia quando l’impressione suscitata da un disegno o modello nell’utilizzatore informato, differisce dall’impressione generale suscitata da un disegno o modello precedentemente divulgato. L’individuazione dell’utilizzatore informato comporta un giudizio non eccessivamente rigoroso e restrittivo, essendo evidente che, per un soggetto dotato di una conoscenza media di un certo settore, anche differenze, forse non significative, possono essere sufficienti per attribuire a un disegno, o modello, il carattere individuale. Per valutare la novità ed il carattere individuale, si deve tener conto dell’affollamento eventualmente esistente nel settore specifico del prodotto. Pertanto, laddove si sia in presenza di un settore affollato, il grado di differenza, per aversi la novità, dipende dalla ridotta possibilità di variazioni significative sì che anche una modesta variazione potrà risultare sufficiente per il riconoscimento della novità, ovvero del carattere individuale. È chiaro che, in un settore affollato, il grado di differenza presente in un prodotto di un terzo concorrente, immesso sul mercato successivamente al deposito della domanda di registrazione, può essere sufficiente per non creare “fastidio” con il disegno o modello registrato.

Qual’è la durata della protezione dei disegni e modelli?

I modelli ed i disegni durano 5 anni dalla data di deposito, prorogabili fino ad un massimo di 25 anni. Per quanto riguarda la creazione di modelli e disegni da parte di un dipendente, si applicano le norme dei brevetti per invenzione industriale. Per le modalità di registrazione e per la tutela dei diritti valgono le stesse norme che valgono per le invenzioni.

Con un’unica domanda di brevetto per modello e disegno multiplo si possono proteggere un numero non limitato di oggetti purché appartenenti alla stessa categoria di prodotti come Individuata in un’apposita classificazione internazionale. Il contenuto di una domanda di registrazione per modello e disegno è pubblico dalla data di deposito; la pubblicazione può però essere ritardata fino a 30 mesi. La possibilità di estendere all’estero una domanda per modello e disegno, in regime di priorità, scade dopo 6 mesi dal deposito. L’estensione può avvenire o per singolo Stato o a mezzo della procedura unificata del Modello Internazionale o del Modello Comunitario.

Registrare i disegni/modelli o registrare un logo?

Trattasi di due strumenti legali distinti e separati, con finalità diverse a seconda dell’obiettivo che ci si prefigge. Spesso e volentieri si tende a confondere, oppure a mettere sullo stesso piano questi due diversi strumenti di tutela legale. Registrare un logo significa tutelare un marchio composto da un disegno, combinato o meno ad una parte denominativa, mentre gli aspetti di design, delle linee, delle forme, di quello che un tempo si chiamava “carattere ornamentale” vengono tutelati dallo strumento disegno/modello. Di conseguenza, è strategico non sottovalutare la scelta dello specifico e mirato strumento da adottare per proteggere la propria creatività, al fine di non incorrere in clamorosi errori di valutazione che potrebbero pregiudicare l’immagine ed il patrimonio immateriale della propria attività imprenditoriale e commerciale.

Privacy Policy

Contattaci


Inviaci una mail e Seguici su Facebook

Twitter

Contattaci


Bologna

Via Schiassi, 2 -
40138 Bologna (BO)
Tel. + 39 331 2249228.
e-mail: info@ufficiobrevettimarchi.it
partita iva: 01588450435

Civitanova Marche

Via Berni, 7
62012 Civitanova Marche (MC)
Tel. + 39 331 2249228
e-mail: info@ufficiobrevettimarchi.it
partita iva: 01588450435

Fai una Domanda

Compila la tua richiesta:
l'Ufficio risponderà il prima possibile.
VAI AL FORM

Bologna

Via Schiassi, 2 -
40138 Bologna (BO)
Tel. +39 331 2249228
e-mail: info@ufficiobrevettimarchi.it



Civitanova Marche

Via Berni, 7
62012 Civitanova Marche (MC)
Tel. +39 331 2249228
e-mail: info@ufficiobrevettimarchi.it

Apri la chat
Buongiorno,
Come possiamo aiutarti ?