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Avvocato Esperto In Marchi E Brevetti

Molti utenti che ci contattano hanno, preliminarmente, bisogno di comprendere il ruolo dell’avvocato esperto in marchi e brevetti, dopodiché potranno entrare nel merito della valutazione del marchio registrato.

Perché scegliere un avvocato esperto?

Si tratta di affrontare una materia giuridica specialistica, quindi, oltre ad una preparazione mirata, comporta la necessità di aver maturato e consolidato una specifica esperienza professionale. Ovviamente, registrare marchio italiano può essere gestito anche da un avvocato non specializzato, mentre per quanto concerne i depositi internazionali, le risposte alle azioni ufficiali presso i vari uffici competenti, ci si dovrebbe avvalere si uno studio specializzato. Oggi è possibile farlo con una certa facilità, visto e considerato che l’offerta, soprattutto online, è cresciuta e consente di poter beneficiare di un servizio pratico ed efficace per tutti gli utenti interessati.

Quali servizi si possono beneficiare presso un avvocato specializzato?

Inizialmente, consigliamo di sottoporre la questione al professionista, usufruendo di una consulenza che possa servire all’utente di inquadrare al meglio la questione, conoscere la portata della vicenda in essere, comprendere se lo studio possa fare al caso nostro ecc. In questa maniera, si potrà comprendere se la questione risulta di facile soluzione, le tempistiche di definizione, ovviamente i costi da, eventualmente, sostenere, il rapporto costi-benefici. A titolo d’esempio, perché la ricerca d’anteriorità per identità e similitudine è sempre consigliabile, sebbene comporti dei costi? Perché non conviene registrare un marchio al buio? Queste ed altre questioni potranno chiarirci la tipologia ed il ruolo dei servizi legali disponibili, potranno consentirci di fare un piccolo “corso di formazione”, conoscere per poter poi operare al meglio.

Il ruolo dell’avvocato esperto

Come anticipato, l’avvocato esperto svolge un ruolo di consulente e, quindi, è tenuto a fornire un’ampia e dettagliata consulenza a tutti gli utenti, una sorta di corso di formazione, pratico e concreto, per consentire all’utente di poter apprendere i concetti di base e potersi così districare all’interno della materia specialistica. Infatti, prima di poter valutare e decidere se procedere o meno con la registrazione di un marchio, è assolutamente consigliabile “prendere confidenza” con i concetti di base di natura giuridica, al fine di poter decidere con cognizione di causa.

Il proprio budget di spesa

Una delle tematiche che risulta spesso e volentieri decisiva è quella di comprendere cosa si celi concretamente dietro al quanto costa registrare un marchio, al fine di poter valutare se l’attività eventualmente da intraprendere risulti compatibile o meno con il proprio budget di spesa. Solitamente trattasi di attività una tantum, vale a dure che non necessitano poi di dover essere ripetute nel corso degli anni avvenire, in particolare possono suddividersi in attività di tutela, come ad adempio i depositi, oppure di attività di difesa, come ad esempio le risposte alle possibili azioni ufficiali, oppure d’attività di valorizzazione del marchio, come ad esempio i vari contratti di cessione, di licenza, di merchandising ecc. Ognuna di esse, inevitabilmente, comporterà dei costi differenti, legati anche alla specificità del caso in esame.

Conclusione

In definitiva, consigliamo di selezionare ed avvalersi dell’avvocato esperto che possa risultare più adatto alle proprie esigenze pratiche, sia di natura economica sia di natura consulenziale. Ovviamente, nulla impedirà poi all’utente che non dovesse aver gradito i servizi di uno specifico professionista, ad esempio per la registrazione marchio, di poterlo in seguito cambiare, oggi come oggi l’offerta specialistica si è molto ampliata e risulta facile da reperire soprattutto online.

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I Bandi Del Ministero Dello Sviluppo Economico Italiano

Molti utenti ci “chiedono lumi” sui bandi ministeriali che consentono di beneficiare di finanziamenti a fondo perduto per il marchio registrato.  Cerchiamo di capire come funzionano e come beneficiare o meno di questi strumenti.

Che cosa soni bandi ministeriali?

Il Ministero con cadenze annuali investe nell’innovazione, per consentire ai nuovi imprenditoriali e non solo di poter entrare nel mercato e nell’imprenditoria e, quindi, poter competere nel proprio segmento di mercato. I suddetti bandi riguardano la tutela dei brevetti, dei design multipli e la registrazione marchio, vale a dire tutti gli strumenti legali che, di volta in volta, occorrono all’azienda per poter tutelare la propria innovazione, i propri prodotti, servizi ecc.

Cosa bisogna sapere di questi bandi?

Ovviamente la presentazione della semplice richiesta ministeriale non garantisce l’ottenimento del finanziamento a fondo perduto,  per la serie  tutt’altro che scontato sia perche’ le risorse sono limitate sia perche’ coloro che presentano numerose richieste, vale a dire le grosse aziende, hanno maggiori probabilità di ottenere i suddetti finanziamenti per la registrazione di un marchio.

Un altro requisito obbligatorio da dover soddisfare e’ quello di dover prima depositare un brevetto, un design multiplo o un marchio, e, poi poter richiedere di accedere al finanziamento.

Conviene presentare la richiesta di finanziamento a fondo perduto?

Altro aspetto non trascurabile da dover previamente considerare e’ quello della difficoltà e complessità di tale attività, per la serie qualora si abbia una certa dimestichezza con i bandi ministeriali, allora ci si potrà cimentare in prima persona, altrimenti bisognerà ricorrere ad un professionista specializzato  che, inevitabilmente, avrà dei costi professionali da dover sostenere, senza poter assicurare in concreto l’ottenimento del finanziamento, per la serie non c’e’ la garanzia assoluta che l’attività vada in porto.  Di conseguenza,  il quanto costa registrare un marchio deve tenere in considerazione anche di quest’eventuale attività, qualora si voglia tentare di richiedere il possibile finanziamento a fondo perduto.

Quale strategia adottare per i bandi ministeriali?

Certamente la possibile attività comporta del tempo e delle competenze amministrative, qualora ci decida si procedere direttamente in prima persona, converrà fare un tentativo magari perche’ l’investimento ha comportato diverse spese, come quelle di un grafico e di un avvocato specializzato, per la serie il registrare marchio si e’ rivelato certamente un progetto dispendioso.

In caso contrario, qualora il marchio sia stato depositato in prima persona, ossia senza l’ausilio di un grafico e di un avvocato specializzato, allora ingaggiare appositamente un consulente per richiedere il finanziamento a fondo perduto che potrebbe quantificarsi in qualche centinaia di Euro, potrebbe non avere molto senso e rivelarsi, quindi, antieconomico.

Conclusioni

Il nostro studio specializzato si  già occupato di tale attività ministeriale, quindi,  e’ in grado di assisterVi e consigliarVi al meglio sull’opportunità di intraprendere o meno questa possibile attività di richiesta finanziamento a fondo perduto, che possa riguardare il registrare un marchio e non solo. Saremo lieti di approfondire il Vostro caso specifico ed orientarVi nella possibile scelta, al fine di ottimizzare i tempi ed i costi da dover eventualmente affrontare.

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Il marchio registrato: tutto quello che c’è da sapere

Fonte normativa e definizione:

Il codice della Proprietà Industriale, ossia il D.lgs. legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, indentifica il marchio come uno dei segni distintivi che viene depositato presso l’Ufficio Brevetti e Marchi, ossia il dipartimento del Ministero dello Sviluppo Economico Italiano. Il marchio registrato consente un uso esclusivo del nome, del logo ecc. per dieci anni, rinnovabile alla sua scadenza per i decenni successivi, identificando con assoluta certezza la provenienza dei beni o dei servizi da una determinata fonte imprenditoriale e/o commerciale.

Decorrenza della tutela legale esclusiva:

Il diritto esclusivo decorre dalla data di deposito, ossia dal momento in cui viene presentata la domanda e vengono pagate le relative tasse di concessione governativa, al fine di poter beneficiare di un uso esclusivo del segno distintivo per i beni e/o servizi rivendicati, ossia per le singole attività del proprio core-business, per tutti i servizi a sostegno e a corredo dell’attività, che vanno dalla promozione, alla diffusione, alla comunicazione ecc.

Una volta depositato il marchio, prima l’iter d’esame, poi quello di pubblicazione ed, infine, quello di concessione, definiranno e formalizzeranno la suddetta tutela legale esclusiva per il singolo Paese d’interesse, con l’emissione del relativo certificato/attestato, con anche poi la possibilità di estendere la tutela in ambito comunitario e/o internazionale.

Finalità del segno distintivo ed il requisito d’uso:

La funzione essenziale svolta dal segno distintivo è quella di consentire ai consumatori di poter distinguere, con assoluta esattezza, la fonte d’origine dei beni e/o dei servizi realizzati, per contraddistinguere le caratteristiche/qualità di un prodotto rispetto ai quelli dei concorrenti sul segmento di mercato. La validità esclusiva del segno distintivo è legata all’uso concreto che ne verrà fatto in commercio, per la serie il marchio registrato potrà essere oggetto di decadenza per mancato uso, a cura dei terzi soggetti, dopo i 5 anni dall’avvenuto deposito/registrazione, qualora lo stesso non sia stato effettivamente usato in commercio dal titolare legittimamente riconosciuto dall’Ufficio Marchi.

A tal proposito, segnaliamo che, a livello italiano o europeo, qualora richieste, sarà sufficiente presentare le cosiddette prove d’uso (dati di fatturato, materiale promo-pubblicitario, presenza e diffusione sui canali social ecc.), qualora un terzo soggetto opponga il mancato uso in commercio del segno distintivo, mentre negli Stati Uniti sarà necessario presentare anche degli Affidavit, ossia delle dichiarazioni giurate, allegando le etichette dei prodotti commercializzati, i vari campioni del packaging utilizzato ecc. Qualora si dichiari il falso negli Affidavit, c’è il rischio concreto di subire delle sanzioni penali, come la reclusione in carcere, oltre la rischio di perdere per sempre la legittimazione esclusiva sul segno distintivo.

L’utilizzo dei corrispondenti simboli:

Non sono previste delle sanzioni concrete sia per il mancato uso del simbolo ™, ossia trademark, che attesta l’avvenuto deposito, sia il simbolo ®, ossia marchio registrato, infatti, non abbiamo notizia dell’applicazione delle sanzioni pecuniarie per tali violazioni.

D’altro canto, si consiglia di utilizzare graficamente i suddetti simboli sia nel proprio website, sia nei propri canali social, dove la comunicazione risulta prevalente e dove l’immagine dell’azienda risulta veicolata al grande pubblico.

I simboli in questione attestano, a livello pratico, il diverso status procedurale della domanda di marchio ossia, il simbolo ™, ossia trademark, attesta che ci troviamo nella fase d’esame, mentre il simbolo ® attesta l’avvenuta concessione del segno distintivo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico Italiano.

La falsa attestazione dei suddetti simboli, ossia decidere di accostarli graficamente al proprio nome, al proprio logo ecc., in mancanza dell’effettiva avvenuta registrazione, potrebbe comportare un danno d’immagine di non scarso rilievo, infatti, una volta scoperti, s’ingenererebbe nei consumatori la convinzione che la fonte imprenditoriale in questione comunica dei falsi ed ingannevoli messaggi agli utenti, con conseguenze perdita delle quote di mercato.

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Quale marchio registrare per ottenere una tutela italiana

Le strade da percorrere sono due, una registrazione diretta nazionale oppure una registrazione comunitaria, vediamo le differenze:

Registrare un marchio nazionale diretto conviene a chi abbia il proprio mercato e la propria clientela concentrata solo in Italia, senza la prospettiva di allargare nel corso degli anni avvenire il proprio business anche all’estero. Di conseguenza, l’investimento decennale italiano risulterà quello più adatto alle proprie esigenze imprenditoriali. In aggiunta, il marchio italiano potrà costituirà “la base” per un prossimo ed eventuale marchio internazionale, visto che la normativa, ossia l’Accordo ed il protocollo di Madrid, consentono di accedere allo strumento internazionale solo a  coloro che abbiano già depositato un marchio di base, come appunto quello italiano.

Registrare un marchio comunitario, invece, conviene a tutti coloro che abbiano un bacino d’utenza più esteso, anche solo in prospettiva. Di conseguenza, l’investimento comunitario da affrontare si rivelerà ottimale per questi soggetti, visto e  considerato che, al proprio interno, si potrà beneficiare anche di una tutela esclusiva in Italia, senza la necessità così di dover duplicare i costi con due distinte e separate attività, ossia prima l’investimento italiano e, poi, quello comunitario.

I requisiti di validità del segno distintivo

Il marchio registrato, per poter essere oggetto di una valida registrazione, deve soddisfare i seguenti requisiti previsti dalla normativa, ossia:

novità: non devono essere già presenti dei marchi anteriori, depositati e/o registrati, che risultino identici e/o simili al segno distintivo d’interesse;

capacità distintiva: il segno distintivo non deve risultare generico e/o descrittivo, ad esempio richiamare i connotati e/o le qualità e/o le caratteristiche di un  prodotto, oppure delle denominazioni che sono entrate nel linguaggio comune dei consumatori;

liceità: il segno distintivo non dovrà essere contrario alla legge, all’ordine pubblico e alla morale corrente che evolve di giorno in giorno, quindi, tale requisito andrà contestualizzato alla data d’effettivo deposito del segno, visto che la morale corrente si modifica rapidamente nel corso del tempo. Inoltre, non dovranno essere presenti delle indicazioni false o mendaci che possano confondere il consumatore sulla provenienza/origine dei prodotti e/o servizi.

Chi può tutelare un segno distintivo

Chiunque, persona fisica e/o giuridica, dotato o meno di partita iva, oppure colui che non intenda farne un uso diretto perché, magari intende dare in licenza il segno distintivo ad un terzo soggetto. Di conseguenza, non è obbligatorio avere una corrispondente attività d’impresa per poter registrare un segno distintivo. E’ possibile registrare un segno con il solo scopo di cederlo poi ad un terzo soggetto, dietro il versamento di un corrispettivo, oppure anche solo a titolo gratuito.

Cosa si può registrare e cosa non si può:

Non tutti i segni distintivi possono essere registrati con successo, infatti, oltre ad aver previamente condotto una ricerca per le banche dati, per identità e per similitudine, si dovrà scegliere tra quei segni rappresentabili graficamente, ossia:

  • Le denominazioni (una o più di una);

  • I disegni o loghi o immagini;

  • Le lettere, magari elaborate e personalizzate graficamente;

  • Le cifre, anch’esse personalizzate graficamente il più possibile;

  • La forma o le confezioni dei prodotti, in virtù di un marchio tridimensionale;

  • I suoni ed i colori, sebbene risulta complessa ottenere la registrazione degli stessi.

Al tempo stesso, non risultano accettabili dall’Ufficio Brevetti Marchi:

  • Quei segni distintivi che contengano stemmi, emblemi;

  • Denominazioni geografiche che devono essere lasciate al libero uso della collettività;

  • I ritratti delle persone, senza che si abbia ottenuto il loro previo consenso o che possano ledere la fama o il decoro delle suddette persone;

  • Le denominazioni generiche e/o descrittive;

Procedura ed iter di registrazione di un marchio italiano

Si può procedere con un deposito telematico, essendo previamente accreditati presso l’UIBM e disponendo della firma digitale, quindi si potrà compilare il modulo elettronico, disponendo della pec per tutte le eventuali comunicazioni che si dovessero inoltrare/ricevere. In alternativa, si potrà beneficiare dell’ausilio della Camera di Commercio, dove poter compilare la modulistica, pagare i diritti camerali di Euro 40, la marca da bollo da Euro 16 e ricevere, infine, il modello F24 per versare in Banca i diritti di concessione governativa. In tale ipotesi, si effettuerà un deposito “al buio”, visto e  considerato che la previa ricerca per le banche dati viene svolta tramite i software specializzati degli studi specializzati, quindi, si dovrà affrontare un certo margine di rischio che la domanda possa essere rifiutata dall’UIBM.

L’iter di registrazione si caratterizza dalle seguenti fasi procedurali:

  • Ricezione dei documenti: vale a dire vengono inviati e presentati all’Ufficio Brevetti e Marchi che ne attesta il corretto ricevimento;

  • Verifica formale: ossia si controlla che le tasse siano state integralmente pagate, che il modulo sia stato regolarmente compilato con tutti i dati sensibili, che tutte le pagine siano state debitamente sottoscritte dal richiedente e/o dall’eventuale depositante delegato ecc.

  • Esame sostanziale: la domanda viene confrontata sulla base dei requisiti previsti dal Codice della Proprietà Industriale, ossia la presenza del requisito di liceità, della capacità distintiva, mentre non viene eseguito un vero e proprio controllo sulla novità del marchio, ossia sulla presenza di marchi anteriori identici/simili, già registrati a cura di terzi soggetti.

  • Pubblicazione: qualora l’esame formale e sostanziale dovesse dare esito positivo, la domanda verrà poi pubblicata sul bollettino marchi e soggetta, eventualmente, alle opposizioni dei terzi soggetti, qualora si dovesse ritenere che la stessa viola i marchi anteriori già depositati/registrati. Trascorrono tre mesi per questa fase, in mancanza di eventuali opposizioni presentate da terzi soggetti il marchio verrà formalmente concesso. Si tratta di una procedura amministrativa caratterizzata dallo scambio di memorie difensive e di replica, al cospetto di un esaminatore incaricato che deciderà la vertenza. L’opposizione si potrà concludere con il rigetto della nuova domanda di marchio, oppure con l’accoglimento della stessa.

  • Concessione: in mancanza di rilievi, l’UIBM emetterà il numero di registrazione, emettendo anche il relativo certificato/attestato. L’intero iter amministrativo comporta l’attesa di molti mesi, solitamente dodici, visto l’ingente mole delle pratiche da dover esaminare. Una volta concesso, si potrà ufficialmente inserire il simbolo ®, che attesta l’avvenuta registrazione del segno distintivo.

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Procedura ed iter di registrazione di un marchio comunitario

L’ufficio competente a livello comunitario è l’EUIPO, con sede ad Alicante, in Spagna, presso il quale ci si dovrà rivolgere per depositare l’unica richiesta, con una validità per tutti gli attuali n. 28 Paesi dell’Unione Europea, Gran Bretagna inclusa, fino a quando gli effetti della Brexit non ne formalizzeranno l’uscita dal marchio comunitario.

Il marchio comunitario risulta uno strumento legale ottimale sia per l’investimento da sostenere, visto e considerato che le tasse risultano forfettarie (Euro 850, Euro 900, Euro 1.050, per una, per due o per tre classi merceologiche da rivendicare), grazie ad una convenzione tra gli Stati aderenti, sia per l’unicità della procedura amministrativa da adottare, per poter conseguire una tutela legale esclusiva decennale, rinnovabile alla sua scadenza.

Come succede per l’ambito italiano, anche l’EUIPO non svolge un vero e  proprio esame sul requisito di novità del marchio, di conseguenza, le eventuali opposizioni dei terzi soggetti potranno essere depositate nel corso del trimestre di pubblicazione del nuovo marchio depositato.

La procedura di deposito viene espletata online, previo accreditamento sul portale comunitario, consigliamo sempre di avvalersi di uno studio professionale specializzato, infatti, l’individuazione e la conseguente selezione delle diciture accettabili delle varie classi merceologiche comporta una perfetta conoscenza delle stesse, per non ritrovarsi poi con una tutela erronea del segno distintivo.

A conclusione della procedura, verrà rilasciato l’attestato che potrà essere inserito anche sui propri canali social, website, ecc., per attestare l’avvenuto conseguimento della tutela legale esclusiva.

L’EUIPO offre anche un sevizio di alert per i titolari del marchio registrato, vale a dire notifica la presenza dei nuovi marchi identici/simili che dovessero essere depositai a cura dei terzi soggetti. In questa maniera, si avrà la possibilità di depositare un’eventuale opposizione, per impedirne la registrazione, entro i termini previsti di legge.

Quali soluzioni/strumenti per tutelare il proprio marchio

Una volta conseguito il deposito, senza dover necessariamente aspettare la data di registrazione, sarà possibile tutelare il proprio marchio, qualora si verifichino episodi di plagio o di contraffazione da parte di terzi soggetti. In buona sostanza si potrà:

  • Inviare una lettera di diffida, tramite un professionista specializzato, per contestare il terzo soggetto per l’indebito ed illegittimo uso del proprio segno distintivo. Solitamente tale rimedio risulta rapido ed efficace, oltre che economico, ecco perché suggeriamo di monitorare sempre il proprio segmento di mercato per potersi attivare celermente;

  • Richiedere dei provvedimenti cautelari (sequestro, inibitoria ecc.), presso il tribunale delle Imprese, per poter celermente bloccare le iniziative imprenditoriali del contraffattore e limitare così al massimo il danno economico-commerciale che si sta subendo sul segmento di mercato;

  • Depositare una causa di merito, per ottenere il risarcimento dei danni economici, i danni d’immagine (danno emergente e/o lucro cessante), per compensare, quantomeno economicamente il danno subito. Ovviamente tempi della vertenza non sono brevi, ecco il previo esperimento della richiesta cautelare risulta strategica ed immediatamente efficace per colui che lamenta una contraffazione.

Le fattispecie configurabili sono diverse, dagli atti di concorrenza sleale che possono essere messi in atto (art. 2598 c.c.), all’agganciamento parassitario, allo sviamento della clientela ecc., ognuna di tali fattispecie merita un attento esame ed una valutazione su come poter intervenire con successo.

I costi per poter tutelare il proprio segno distintivo sono ricompresi tra le poche centinaia di Euro, ad esempio per inviare una lettera di diffida, passano alle due/tre mila Euro, per poter richiedere un provvedimento cautelare, fino ad arrivare ad alcune migliaia di Euro, per poter intentare una causa di merito, vista la complessità del procedimento da affrontare. Ovviamente, investire nell’eventuale contenzioso giudiziario dovrà essere ponderato con estrema attenzione con l’ausilio del proprio professionista di fiducia, per poter valutare al meglio il rapporto costi-benefici per il proprio segno distintivo.

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Il marchio di forma di un prodotto

Una delle questioni che suscita curiosità ma, al tempo stesso, anche perplessità tra gli utenti è quella del marchio registrato connotato da una forma peculiare e personalizzata. Quest’adozione dello strumento marchio è chiaramente una variante sul tema principale, ossia quelli del segno distintivo, quindi, non potrà che applicarsi in alcuni casi particolari e ben definiti.

Facciamo degli esempi concreti:

Uno degli esempi pratici ai quali solitamente si fa riferimento per rendere chiaro il concetto, è il famoso torrone al cioccolato della Toblerone, oppure il mattoncino della lego, oppure la bottiglia della Coca-Cola. Trattasi di forme costituite ad hoc, per comunicare la particolarità e la peculiarità del brand, per la serie non sono delle forme funzionali e finalizzate all’utilizzo concreto e standard del prodotto in questione, ma assumono una valenza “capricciosa”, non scontata, appositamente ideata e creata prima di registrare un marchio.

Facciamo un esempio concreto di un marchio di forma non riconosciuto:

A questo punto, per completezza, è giusto indicare un “esempio classico” di marchio di forma non riconosciuto, vale adire il famoso “Cubo di Rubik”. Dopo aver tentato la registrazione marchio, il richiedente se lo è visto annullare dal tribunale UE, nella causa Rubik’s Brand/Euipo – Simba Toys), visto e  considerato che le peculiarità della forma, ossia il cubo, servivano necessariamente per ruotare e raggiungere così l’obbiettivo della composizione delle varie facce caratterizzate dalla presenza dello stesso colore cromatico. In buona sostanza, non sussisteva nulla di non ovvio e di non scontato nel suddetto marchio tridimensionale.

Cosa cambia in termini d’investimento?

Non sussistono differenze in termini di costo procedurali e/o tasse da versare, quindi, il quanto costa registrare un marchio risulta esattamente il medesimo. Discorso ben diverso è comprendere quando si possa realmente adottare tale specifico strumento legale previsto dalla normativa. Sgombriamo subito il campo dalle incertezze dicendo che l’applicazione di tale strumento è residuale, per la serie sono poche le situazioni in cui conviene realmente fare affidamento a questa soluzione tecnico-giuridica, quindi, consigliamo la massima prudenza nell’approccio allo strumento ed il confronto con un professionista specializzato della materia.

A chi commissionare questa possibile attività creativa?

Senza alcun ombra di dubbio, è necessaria la presenza di un graphic designer specializzato che “lavori a braccetto” con il reparto tecnico di un’azienda e società, questo perché la funzionalità concreta del prodotto non dovrà essere pregiudicata dall’ideazione della forma capricciosa che il creativo grafico andrà ad elaborare. Di conseguenza, prima di poter giungere alla registrazione di un marchio, si dovrà ricercare il graphic designer che faccia al caso proprio, in grado fi fondere l’esigenza applicativa dell’utilizzazione del prodotto con un connotato inusuale e, possibilmente, unico ed innovativo.

Conclusioni

In definitiva, registrare marchio di forma passa sempre e comunque per tutta una serie di step procedurali, assolutamente non scontati e che impongono oculatezza ed estrema attenzione. La forma dovrà far conseguire al prodotto il proprio valore aggiunto, da comunicare poi nel segmento di mercato, sperando che il consumatore poi gli conferisca la giusta attenzione predilezione rispetto a quelli dei competitors.  Qualora si riesca ad ottenere un simile risultato, si potrà poi valutare anche l’adozione delle diverse forme di tutela, ossia dal design al brevetto per invenzione industriale, vale a dire completare e blindare la suddetta protezione legale esclusiva.

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Anche Il Movimento Delle Sardine Deposita Il Proprio Brand

Uno dei fenomeno sociali delle ultime settimane è quello del movimento delle sardine, ossia una generazione di giovani che si è affacciata sul palcoscenico italiano, catalizzando l’attenzione del grande pubblico con il loro nuovo marchio registrato.

Chi sono le sardine?

Trattasi di studenti, giovani lavoratori sparsi su tutto il territorio nazionale che,  nel corso delle ultime settimane, hanno deciso di “far  sentire la propria voce”, scendendo in piazza e manifestando pacificamente per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla presenza attiva di una fetta della popolazione. Tutti i mass media stanno rivolgendo la loro attenzione a questo gruppo di giovani e alla registrazione di un marchio che ha suscitato notevole appeal a livello nazionale e non solo. Preoccupati della presunta deriva populista che si starebbe diffondendo in tutto il Paese Italia, hanno deciso di tutelare in esclusiva il proprio brand, evitando così qualsivoglia plagio o contraffazione e per evitare così possibili strumentalizzazioni della loro comunicazione da parte di terzi soggetti.

Perché questo nuovo movimento?

La presunta deriva populista, la mancanza di risposte certe da parte della politica attuale, sempre più lontana dall’ascoltare i bisogni e le esigenze concrete della gente, avrebbero fato scuotere questo movimento, in continua crescita, sia nei numeri sia nelle iniziative di manifestazioni, che si susseguono da nord a sud, con la prospettiva di sbarcare anche nelle piazze europee e quelle americane. La registrazione marchio si è rivelato un passo obbligato, visto e  considerato che orami tutto fa audience e si diffonde in maniera virale sui social, il rischio che qualcun altro possa veicolare, a proprio uso e consumo, il nuovo trend del momento, ha fatto ci si sia affrettati a tutelare il proprio brand, peraltro molto originale e creativo, ossia una dicitura   “6.000 sardine” con la figura dei pesci, oltre ad una nuvola che ricorda il celebre fumetto.

Quale brand per il proprio simbolo del movimento?

La scelta è ricaduta sul registrare un marchio comunitario, ossia oltre i confini puramente nazionali, visto che il progetto del movimento è quello di sensibilizzare gli italiani che sono all’estero, e non solo, organizzando eventi e flash mob in diversi Paesi dell’Unione Europea. Di conseguenza, gli organizzatori delle sardine si sono rivolti all’EUIPO, competente a livello comunitario, ad accogliere le richieste con efficacia in tutti gli attuali n. 28 Paesi dell’Unione europea.  Depositata la richiesta, bisognerà attendere tra 4 mesi circa il buon esito, con l’emissione del relativo certificato che attesterà l’ottenuta tutela.

Quale investimento per le sardine?

Visto e  considerato che i quattro organizzatori, tutti stati tutti ugualmente presenti ed attivi nell’organizzazione dei vari eventi che, oramai, si susseguono da diverse settimane a questa parte, si è deciso di co-intestare il brand in quote uguali. In questa maniera, il relativo investimento, ossia il quanto costa registrare un marchio è stato ammortizzato e  spalmato tra i 4 soggetti per il prossimo decennio di validità esclusiva, al termine del quale si valuterà se rinnovarlo o meno. Ovviamente, la co-intestazione del brand comporterà una linea d’utilizzo comune e coerente tra i vari co-intestatari, vale a dire i singoli compartecipanti saranno quindi responsabilizzati a non andare oltre quello che è il messaggio che il movimento si propone di veicolare nel corso dell’organizzazione dei prossimi eventi già calendarizzati.

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L’industria farmaceutica è sempre alla ricerca di nuovi brand

Uno dei settori più prolifici, in termini di registrare marchio, è certamente quello farmaceutico, sempre attento a lanciare dei nuovi prodotti nel segmento di mercato. Le multinazionali farmaceutiche, elaborano sempre nuovi principi attivi e molecole in grado di contrastare le patologie più diffuse.

Caratteristiche dei brand farmaceutici

Come tutti gli utenti avranno notato, i brand delle industrie farmaceutiche, spesso e volentieri, si rivelano “deboli” in termini di originalità e capacità distintiva, questo perché finiscono per richiamare il principio attivo o la molecola presente nel farmaco. Di conseguenza, il marchio registrato farmaceutico deve richiamare, immediatamente, nella mente dei consumatori, la finalità terapeutica del farmaco, anche se spesso gli utenti finiscono per confonderli gli uni con gli altri.

La volgarizzazione del brand farmaceutico

In virtù dell’uso diffuso e capillare del farmaco, spesso e volentieri, può capitare che quest’ultimo assuma dei veri e propri connotati descrittivi e generici, per la serie la registrazione di marchio diventa il nome usuale per identificare il farmaco stesso. In tale ipotesi, si parla di volgarizzazione del marchio, ossia il brand, in virtù dell’uso, si trasforma, di fatto, nell’indicazione generica del prodotto. Esempi di tal genere, l’abbiamo avuto per Aspirina o Tachipirina ecc.

Le case farmaceutiche non badano a spese per i propri brand

Non c’è ombra di dubbio che le case farmaceutiche investano continuamente nei propri brand, per la serie il quanto costa registrare un marchio non comporta certamente un problema, visti gli enormi capitali di cui possono disporre e che possono impiegare costantemente. Il lancio del nuovo farmaco necessita, immediatamente, di una tutela esclusiva a livello internazionale, per evitare che i competitors possano arrivare prima con la nuova molecola, testata nei laboratori di ricerca e sviluppo.

La mole dei marchi farmaceutici

Come anticipato, un’altra delle caratteristiche salienti delle case farmaceutiche è quella di procedere continuamente alla registrazione marchio, per la serie, la quantità dei nuovi depositi risulta essere più importante rispetto alla qualità dei marchi, probabilmente per una questione di policy aziendale. Di conseguenza, assistiamo ad un continuo sfornare di nuovi brand, che dovranno colmare i gap per tutte quelle patologie che non sono ancora “coperte” ed aggiornare quei farmaci che, oramai, possono considerarsi clinicamente superati.

Conclusioni

Il nostro Studio specializzato resta a disposizione di tutte quelle case farmaceutiche che volessero registrare un marchio in ambito nazionale ed internazionale, fornendo tutta la necessaria consulenza legale specialistica per risolvere eventuali criticità sul segmento di mercato.

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